Cass. Civ., sez. II, n. 17694/2007. Regolamento condominiale c.d. "contrattuale".

Non può essere accolta l'opinione secondo cui sarebbero di natura contrattuale, quale che sia il contenuto delle loro clausole, i regolamenti di condominio predisposti dall'originario proprietario dell'edificio e allegati ai contratti d'acquisto delle singole unità immobiliari, nonché i regolamenti formati con il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione edilizia.
Hanno piuttosto natura contrattuale, dunque possono essere modificate solo con l'unanimità dei consensi dei condomini, soltanto le clausole dei regolamenti condominiali limitatrici dei diritti dei condomini sulle loro proprietà esclusive e le clausole che attribuiscono ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto ad altri.

Commento

La pronunzia riconduce la natura contrattuale o meno del regolamento condominiale alla natura dei diritti che vengono limitati o comunque trattati dalle clausole in esso contenute e non già alla seplice metodologia di approvazione dello stesso. Probabilmente i due profili si intrecciano: in tanto infatti appare possibile addivenire a limitazioni di diritti sogettivi di singoli condomini, in quanto esse siano previste da uno strumento negozialmente approvato.

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