Cass. Civ., sez. II, n. 1625/2007. Presupposti del regime condominiale e destinazione alberghiera del fabbricato.

Il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio ha il suo fondamento nel fatto della coesistenza nello stesso edificio, o nel complesso di edifici, di piú proprietà solitarie e, ad un tempo, di piú cose, servizi e impianti destinati all'uso comune e pertanto di proprietà comune, siccome accessori strumentali rispetto ai beni finali di proprietà esclusiva. Pertanto il regime privatistico del condominio non dipende dalla destinazione d'uso o dalla conformazione delle cose in proprietà esclusiva, con la conseguenza che esso è compatibile con la destinazione alberghiera di un immobile o di un complesso immobiliare, restando irrilevante la disciplina pubblicistica concernente l'attività alberghiera.

Commento

La compatibilità tra destinazione alberghiera dello stabile e disciplina del condominio non elimina la rilevanza pubblicistica della normativa che, a vario titolo, conferisce rilevanza alla detta destinazione. Si pensi agli aspetti urbanistici, a quelli legati alla concessione di finanziamenti agevolati, ciò che ben può riverberarsi sulla attitudine alla vendita separata delle singole porzioni immobiliari di cui si compone il fabbricato destinato al albergo. Al riguardo è da sottolineare come, all'impianto normativo statale, si sovrapponga la legislazione regionale.

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