Cass. Civ., sez. II, n. 16216/2006. Efficacia obbligatoria della disposizione testamentaria di cui all'art. 733 c.c..

La disposizione testamentaria con cui un determinato bene viene destinato ad uno dei coeredi, comprendendolo nella quota di sua spettanza, ha natura di norma volta a regolare la futura divisione, ai sensi dell’art. 733 cod. civ. ed, esprimendo una mera preferenza in favore dell’erede, ha efficacia obbligatoria e non reale, effetto che invece si verificherebbe se il testatore, procedendo immediatamente alla divisione, assegnasse direttamente il bene.

Commento

La distinzione evocata dalla ronunzia in esame vale a scolpire la differenza tra assegno divisionale semplice di cui all'art.733 cod.civ. e la vera e propria divisione del testatore di cui all'art.734 cod.civ., qualificata dall'assegnazione "reale" del cespite.

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