Cass. Civ., sez. II, n. 16086/2007. Manifestazioni della "contemplatio domini" nel mandato.

In tema di mandato con rappresentanza, la "contemplatio domini "- la quale assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentato ed il rappresentante e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al primo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal secondo - ben può risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale. Essa può essere manifestata attraverso un comportamento che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che il rappresentante agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente.

Commento

La pronunzia si iscrive nel più ampio principio della libertà delle forme, che tuttavia sembra rinnegato, sempre in tema di contratto di mandato (privo di poteri rappresentativi), da Cass. civ., Sez. II, 1137/03.

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