Cass. Civ., Sez. II, n. 1567 del 24 gennaio 2011. La proprietà controversa del bene oggetto del preliminare di compravendita (di cui pure si faccia menzione nel contratto) non costituisce prova del carattere aleatorio dell'accordo.

In un contratto preliminare di compravendita, il fatto che le parti diano atto che il bene in questione è di proprietà controversa, in quanto oggetto di una lite pendente tra il venditore e un terzo, non costituisce, di per sé, prova del carattere aleatorio del contratto, sia perché l'aleatorietà può aversi solo quando il fattore di pura sorte svolga un'efficacia di tipo causale, sia perché, in difetto di clausola contraria, il venditore rimane tenuto all'obbligo di trasferimento della proprietà e soggiace, in caso di inadempimento, alla relativa responsabilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione appare del tutto condivisibile: aleatorietà implica assunzione di un rischio e la mera menzione, in un preliminare, della esistenza di una controversia circa la spettanza del bene al più potrebbe elidere la responsabilità del promittente alienante per i danni conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo di trasferire quanto promesso, ma non certo legittimare costui a reclamarne il prezzo dal promissario rimasto a... bocca asciutta.

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