Cass. Civ., sez. II, n. 1548/2008. Diritti di credito nascenti da contratto preliminare stipulato da un solo coniuge.

La comunione legale tra i coniugi di cui all'art. 177 c.c. riguarda gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima e non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione, con la conseguenza che, nel caso di contratto preliminare stipulato da uno solo dei coniugi, nessun diritto può accampare l'altro coniuge, il quale non è neppure legittimato a proporre domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c..

Commento

La pronunzia fa riferimento all'opinione, del tutto prevalente tra gli interpreti, secondo la quale il diritto di credito, stante la propria natura relativa, non ricade nel novero dei cespiti riconducibili alla comunione legale dei beni tra coniugi. Cfr, nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. II, 3185/03.

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