Cass. Civ., Sez. II, n. 15103 del 22 giugno 2010. Valore dell’intera operazione come criterio per verificare il superamento della soglia massima consentita per l’utilizzo del denaro contante

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art. 1, comma I, del D.L. n. 143/1991, conv. nella L. n. 197/1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500,00 senza il tramite di intermediari abilitati, si riferisce al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito.

Commento

(di Daniele Minussi) Importante pronunzia della S.C. che, sia pure in relazione alla normativa previgente (dunque in riferimento al limite costituito da operazioni aventi valore pari o superiore ad euro 12.500) rispetto alle modificazioni introdotte più recentemente per il tramite del D.Lgs. 151/09, risulta anticipatoria del criterio del cumulo di più operazioni aventi valore ciascuna inferiore al limite di legge (attualmente di euro 5.000).

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