Cass. Civ., sez. II, n. 14938/2008. Rinuncia alla condizione unilaterale.
Il promissario acquirente di immobile oggetto di contratto preliminare di compravendita può rinunciare alla condizione sospensiva convenuta nel suo esclusivo interesse e detta rinuncia non deve necessariamente risultare da atto scritto, ma può essere desunta anche da "facta concludentia".