Cass. Civ., sez. II, n. 14938/2008. Rinuncia alla condizione unilaterale.

Il promissario acquirente di immobile oggetto di contratto preliminare di compravendita può rinunciare alla condizione sospensiva convenuta nel suo esclusivo interesse e detta rinuncia non deve necessariamente risultare da atto scritto, ma può essere desunta anche da "facta concludentia".

Commento

Il tema è costituito dalla natura vincolata o meno della forma dell'atto che esprima la rinunzia ad avvalersi della condizione unilaterale, vale a dire quella condizione che sia stata apposta al contratto nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti, il quale per ciò stesso avrebbe la possibilità di esprimere l'abdicazione rispetto al meccanismo di produzione effettuale dell'atto negoziale. La diatriba verte sull'esistenza o meno di un collegamento negoziale di secondo grado d'ordine formale tale da consentire di porre come necessario il requisito di forma per l'atto esprimente la rinunzia in dipendenza della forma del negozio sottoposto a condizione. Nel senso più rigoroso, dissonante rispetto alla pronunzia qui annotata cfr. Cass. civile n° 11816 del 30/10/1992 (sia pure sulla scorta di una peculiare interpretazione della “rinunzia” in chiave di esercizio di un diritto di opzione).

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