Cass. Civ., sez. II, n. 144/2007. Possesso e atti di tolleranza ex art. 1144 cod.civ..

Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso a escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi (nel caso, fratelli) consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito.

Commento


La pronunzia conferma la precedente Cass. Civ., Sez.II, 18360/04: più intenso può essere il godimento del bene senza che per ciò possa invocarsi la sussistenza di una situazione possessoria quando gli atti di tolleranza intercorrano tra soggetti legati da vincolo parentale.

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