Cass. Civ., sez. II, n. 14036/2007. Sulla distinzione fra contratto preliminare e definitivo

Il contratto deve qualificarsi come contratto preliminare e non produce l’effetto traslativo immediato ove, dal complesso degli elementi in esso contenuti, risulti chiaramente la comune volontà delle parti di obbligarsi a prestare il proprio consenso alla stipula di un successivo contratto con effetto traslativo.

Nel distinguere tra contratto definitivo e preliminare, infatti, non può essere attribuita influenza determinante a circostanze quali la consegna del bene, il pagamento del prezzo, la definizione del contratto indicata dai contraenti, nè l’uso di espressioni quali "cede","“vende" o "acquista".

Commento

Spesso è delicato distinguere tra mera intesa preliminare e contratto definitivo di vendita cui debba far seguito atto meramente riproduttivo. In questo senso più che al testuale tenore della terminologia adoperata dai contraenti, deve farsi riferimento alla comune intenzione, quale emerge facendo uso degli strumenti ermeneutici a disposizione dell'interprete secondo le regole di legge.

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