Cass. Civ., sez. II, n. 13738/2005. Accettazione tacita dell'eredità e proponibilità della domanda di rivendica o di difesa della proprietà.

L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, ex articolo 476 del Cc, dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire d'una persona normale. In tal senso è significativa la proposizione d'azioni giudiziarie intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari, dato che al semplice chiamato è solo consentito, ex articolo 460 del Cc, esperire le azioni possessorie e compiere gli atti conservativi, di vigilanza e di temporanea amministrazione, mentre l'esperimento delle azioni intese al reclamo o alla tutela della proprietà sui beni ereditari e al risarcimento per la loro mancata disponibilità, presuppone necessariamente l'accettazione dell'eredità stessa, in quanto, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse, il chiamato come tale non avrebbe il diritto di proporle, giacché diversamente dimostra d'aver accettato la qualità di erede.

Commento

L'azione di rivendicazione non può certo essere reputata atto di natura conservativa: ne segue la valutazione della proposizione di essa da parte del delato in chiave di accettazione tacita d'eredità. Cfr., sullo stesso tema, altra recente pronunzia della S.C. (Cass. Civ. Sez.III, 14081/05).

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