Cass. Civ., Sez. II, n. 13632 del 4 giugno 2010. Natura giuridica del regolamento della comunione.

In tema di comunione, il regolamento avente ad oggetto l'ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune non ha natura contrattuale, costituendo espressione delle attribuzioni dell'assemblea, e, come tale, seppure sia stato approvato con il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, può essere modificato dalla maggioranza dei comunisti; ha, invece, natura di contratto normativo plurisoggettivo, che deve essere approvato e modificato con il consenso unanime dei comunisti, il regolamento quando, contenendo disposizioni che incidono sui diritti del comproprietario ovvero stabiliscono obblighi o limitazioni a carico del medesimo o ancora determinino criteri di ripartizione delle spese relative alla manutenzione diversi da quelli legali, lo stesso esorbita dalla potestà di gestione delle cose comuni attribuita all’assemblea.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia che collega la natura contrattuale o meno del regolamento non già al metodo di approvazione del medesimo, bensì alla natura delle situazioni soggettive che vengono in gioco. Per un precedente in tal senso si veda Cass. Civ., sez. II, n. 17694/2007.

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