Cass. Civ., Sez. II, n. 13337/2006. Forma del negotium mixtum cum donatione.

In tema di atti di liberalità, il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta in quanto, attraverso l' utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo; pertanto, non è necessaria la forma del'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, ma è, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato; infatti, l'art. 809 c. c., nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c. c., non richiama l'art. 782 c. c. che prescrive l’atto pubblico per la donazione.

Commento

La pronunzia risulta conforme all'orientamento che può dirsi prevalente e contrapposto a quello che vede la fattispecie descritta nei termini di un contratto misto. Alla qualificazione del negotium mixtum cum donatione in chiave di liberalità indiretta segue non soltanto il mancato assoggettamento al formalismo tipico della donazione, ma anche la sottoposizione dell'utilità economica alla collazione ed all'imputazione ex se.

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