Cass. Civ., Sez. II, n. 13221/2006. Mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica e contratto ad effetti reali.

Ai sensi dell' art. 18, 2 comma, L. n. 47/1985, la nullità degli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativa a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che, di per se, determinano l'effetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il contratto preliminare di compravendita; quest' ultimo è, pertanto, valido e vincolante per le parti, salva l'esigenza di allegazione del certificato di destinazione urbanistica per la conclusione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all'art. 2932 c.c..

Commento

La S.C. collega all'effetto traslativo il formalismo afferente alla allegazione del certificato di destinazione urbanistica di cui al previgente art.18 l.47/1985 (ora art.30 t.u. 380/2001). Ne discende la validità del contratto preliminare rispetto al quale non sia stata effettuata la riferita allegazione. Cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., Sez.II, 8503/05.

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