Cass. Civ., sez. II, n. 12192/2007. Divieto per il singolo coerede di compiere atti di disposizione del credito ereditario.

Le porzioni della divisione ereditaria devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. I crediti, non si dividono automaticamente, ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi.

Commento

La pronunzia si ambienta nella fase della divisione ereditaria, venendo a concretare il disposto di cui al I comma dell'art.727 cod.civ.: è chiaro che, nel tempo che precede l'assegnazione dei cespiti ereditari a ciascun coerede, i diritti scaturenti dal credito non possono che vedere una legittimazione congiunta di tutti i soggetti partecipi della comunione incidentale.

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