Cass. Civ., sez. II, n. 12192/2007. Divieto per il singolo coerede di compiere atti di disposizione del credito ereditario.
Le porzioni della divisione ereditaria devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. I crediti, non si dividono automaticamente, ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi.