Cass. Civ., Sez. II, n. 11747 del 20 maggio 2009. Servitù di uso pubblico di sottoservizi su strada privata, aggravamento da parte dei frontisti che intendano esercitare il passo.
Costruita da parte dei provati di una strada vicinale sul loro terreno, la successiva asfaltatura da parte del Comune, con l'installazione, nel sottosuolo, di condutture per il gas, il telefono e lo scarico delle acque, incide solo sulla titolarità del godimento del bene e sulle modalità del suo esercizio, evidenziando l'asservimento di detta strada a fini pubblici, ma (non determinando un mutamento della consistenza e della struttura del preesistente manufatto) non ne implica l'acquisizione in proprietà dell'ente territoriale, la quale postula la trasformazione del suolo in una componente essenziale di un'opera pubblica e non può discendere da semplici varianti e migliorie inerenti all'utilizzazione di un'opera già esistente.
L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada privata, comportando ciò un'utilizzazione più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto dell'indicata servitù.