Cass. Civ., Sez. II, n. 11747 del 20 maggio 2009. Servitù di uso pubblico di sottoservizi su strada privata, aggravamento da parte dei frontisti che intendano esercitare il passo.

Costruita da parte dei provati di una strada vicinale sul loro terreno, la successiva asfaltatura da parte del Comune, con l'installazione, nel sottosuolo, di condutture per il gas, il telefono e lo scarico delle acque, incide solo sulla titolarità del godimento del bene e sulle modalità del suo esercizio, evidenziando l'asservimento di detta strada a fini pubblici, ma (non determinando un mutamento della consistenza e della struttura del preesistente manufatto) non ne implica l'acquisizione in proprietà dell'ente territoriale, la quale postula la trasformazione del suolo in una componente essenziale di un'opera pubblica e non può discendere da semplici varianti e migliorie inerenti all'utilizzazione di un'opera già esistente.
L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada privata, comportando ciò un'utilizzazione più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto dell'indicata servitù.

Commento

(di Daniele Minussi) La decisione non può che essere condivisa nella sua duplice portata.
La costituzione di un diritto di servitù di uso pubblico consistente nell'allocazione di sottoservizi nel sottosuolo di una strada vicinale (come tale di proprietà privata) non costituisce di per sè nè titolo per la produzione dell'effetto di accessione invertita (conseguente alla "attrazione" del bene privato alla proprietà pubblica per effetto della realizzazione dell'opera pubblica) nè titolo per aggravare l'esercizio della già esistente servitù di passo in favore dei proprietari dei fondi frontisti.

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