Cass. Civ., Sez. II, n. 11409/2006. Sottoscrizione e perfezionamento del contratto.

Per i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta equivale a sottoscrizione, perfezionando il contratto, solo a condizione che l'atto sia stato prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.

Commento

Precisando che la valenza di sottoscrizione della condotta consistente nella produzione in giudizio della scrittura è riservata all'ipotesi in cui la parte insti per la manutenzione degli obblighi contrattualmente assunti dal sottoscrittore, la S.C. conferma il proprio consolidato orientamento (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez.II 4621/06).

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