Cass. Civ., Sez. II, n. 10153 del 9 maggio 2011. L'approvazione di un rendiconto da parte dell'assemblea condominiale nel quale si evidenzia un disavanzo non costituisce ricognizione di debito nei confronti dell' amministratore.

In materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l’approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate. Pertanto, l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala per lo specifico requisito che la Corte ha reputato necessario ai fini dell'efficienza del riconoscimento di debito. Viene infatti specificato che la ricognizione non deve per forza essere espressa, ma che richiede pur sempre "un atto di volizione" che cada su "un oggetto specificamente sottoposto". Questa conclusione, lungi dall'essere pacifica, ancora una volta evoca l'aspetto problematico dell'accertamento negoziale e della sua natura giuridica. intento dispositivo o accertativo?

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