Cass. Civ., sez. II, n.9215/2004. Criteri distintivi della vendita a corpo e a misura

Il criterio fondamentale di distinzione tra vendita di immobile a misura e vendita a corpo sta nel fatto che nella prima la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione, mentre la seconda è caratterizzata dalla determinazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura: il relativo apprezzamento implicando valutazione della volontà contrattuale, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. I dati catastali, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo e ai confini indicati, mentre essi possono assumere valore determinante solo nel caso in cui le parti abbiano fatto riferimento esclusivo a essi e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi e i confini del bene.

Commento

La pronunzia ha a che fare non soltanto con la distinzione tra vendita a corpo e vendita a misura, bensì anche con la differente questione dell'individuazione del bene. I due temi spesso sono collegati: è stato deciso, ad esempio, nel senso che la vendita a misura sarebbe caratterizzata dal fatto che la determinazione dei confini interverrebbe attraverso la misurazione, mentre la vendita a corpo si qualificherebbe in relazione alla determinazione e delimitazione del bene, in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura (Cass. Civ. Sez. II, 2337/76; Cass. Civ. Sez. II, 3503/97). Si è comunque osservato come la differenza tra vendita a corpo o a misura non possa produrre effetti in ordine all'individuazione della cosa compravenduta, per la quale l'indicazione dei confini svolge funzione essenziale ove sia precisa e riscontrabile sul terreno (Cass. Civ. Sez. II, 5045/78).

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