Cass. Civ., sez. II, n.1852/2006. Rilevanza del dato soggettivo e del dato oggettivo ai fini della valutazione di cui all' art. 732 c.c.

La valutazione richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 732 del c.c. (diritto di riscatto, in caso di alienazione, da parte del coerede a un estraneo della sua quota ereditaria o di parte di essa) deve investire gli elementi concreti della fattispecie, ovvero la volontà dei contraenti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario e il raffronto tra esso e l'entità delle cose vendute. Deve, cioè, risolversi in una indagine che si avvalga in particolare sia del dato soggettivo della volontà delle parti, sia del dato oggettivo della rappresentatività quantitativa del bene, con l'avvertenza che, nel caso di alienazione di quota indivisa dell'unico cespite ereditario, il criterio oggettivo acquista un peso particolare, che costituisce una presunzione a favore degli altri coerenti, intenzionati a esercitare il retratto. Deriva, da quanto precede, pertanto, che deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che, dopo avere esposto che il ricorrente aveva dedotto lo scioglimento della comunione ereditaria, limitatamente al denaro, anteriormente alla controversa alienazione della quota di proprietà dell'unico immobile ereditario, nessuna valutazione abbia poi espresso su tale deduzione che, se dimostrata avrebbe comportato una diversa decisione.

Commento

E' stato stabilito che anche l'alienazione di una parte della quota d'eredità possa integrare gli estremi dell'alienazione colpita dal rimedio di cui all'art.732 cod.civ.. Nella fattispecie veniva in considerazione un unico cespite immobiliare unitamente a liquidità. La cessione della quota dell'immobile, tenuto conto della composizione quantitativa e qualitativa dell'asse nonchè dell'intento pratico del cedente è stata reputata assoggettabile all'indagine del giudice di merito ai fini delle competenti valutazioni.

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