Cass. Civ., sez. II, n.18351/2004. Presupposti del retratto successorio.

Il presupposto per l'esercizio del retratto successorio è la permanenza della comunione ereditaria, il cui scioglimento postula - in linea generale - l'effettuazione delle operazioni divisionali previste dagli articoli 713 e seguenti. Anche l'accordo con il quale i coeredi hanno provveduto ad assegnarsi la maggior parte dei cespiti ereditari, può essere idoneo a eliminare lo stato d'indivisione risultante al momento della successione, trasformandosi la comunione che ancora residui sugli immobili ereditari in comunione ordinaria; tuttavia, se dall'accertamento della volontà - riservato all' apprezzamento discrezionale del giudice di merito - emerga l'intenzione di assegnare i beni in "conto di futura divisione", permane lo stato di comunione ereditaria.
Nel caso in cui il coerede abbia alienato a un terzo uno o più beni determinati ricompresi nella comunione ereditaria, tale circostanza non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tener conto di tutti gli elementi utili ai fini dell'interpretazione del contratto, per verificare se il bene oggetto della disposizione patrimoniale sia stato considerato come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria, e non come quota-parte in riferimento all'esito della divisione.

Commento

Ribadito l'orientamento della precedente Cass.11881/2002 secondo la quale occorre che in concreto venga effettuato un sindacato relativo all'intenzione dei contraenti allo scopo di verificare se il/i beni determinati oggetto di alienazione siano stati considerati come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria ovvero come quota parte all'esito della divisione.

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