Cass. Civ., sez. II, n.17394/2004. Ammissibilità e limiti del trasferimento della servitù in luogo diverso

L'articolo 1068, comma 1, del Cc fa espresso divieto al proprietario del fondo servente di trasferire la servitù in luogo diverso da quello in cui essa è stata stabilita originariamente, così che il proprietario del fondo dominante il quale sostiene che la servitù, che il proprietario del fondo servente assume essere estinta o prescritta, si è trasferita in altro luogo, deve fornire la prova del suo assunto, tenuto presente che l'asserito trasferimento deve risultare in maniera inequivoca da un accordo dei proprietari dei fondi, in quanto esso si pone come eccezione al divieto di legge, e che i presupposti del trasferimento della servitù previsti dall' articolo 1068 del Cc sono di carattere obiettivo tanto che, in mancanza di essi, nemmeno al giudice è consentito il trasferimento della servitù.

Commento

La pronunzia deve essere ambientata nel contesto dell'art.1068 cod.civ., norma che proibisce al titolare del fondo servente, quale criterio generale, di poter modificare ad libitum la localizzazione delle modalità di esercizio del diritto. La detta modificazione deve dunque dipendere da un accordo inequivoco tra titolare del fondo servente e titolare del fondo dominante. Quello che non viene chiarito è se tale accordo debba, in quanto afferente diritti reali immobiliari, risultare indispensabilmente da atto scritto e se sia possibile che un accordo verbale, seguìto in fatto da un contegno positivamente protrattosi nel tempo, possa dar vita ad un nuovo diritto costituitosi per usucapione.

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