Cass. Civ., sez. II, n.17382/2004. Esclusione del compenso all'esecutore testamentario anche per l'eventuale attività svolta come professionista.

L' ufficio dell'esecutore testamentario - in assenza di una diversa indicazione manifestata dal testatore che lo ha nominato - è gratuito, spiegandosi la non retribuibilità con la possibilità per il soggetto investito di non accettare l'incarico, sottraendosi in tal modo agli oneri derivanti dall'espletamento dello stesso.
Spetta al giudice di merito accertare e valutare se, oltre agli atti che rientrano nella normale competenza dell'esecutore testamentario, e come tali non retribuibili, questi abbia compiuto atti diversi che debbano essere compensati ad altro titolo.

Commento

La pronunzia è conforme all'opinione consolidata tra gli interpreti. L'ordinaria gratuità del munus relativo all'esecuzione testamentaria non elimina tuttavia la possibilità che il soggetto investito non svolga prestazioni di altra natura, come tali retribuibili.

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