Cass. Civ., sez. II, n.15586/2005. Donazione modale e remuneratoria.

La donazione modale non perde la sua natura di atto di liberalità, anche ai fini della collazione e dell'imputazione della quota di riserva.
La donazione remuneratoria è configurabile solo con riferimento a servizi già resi, e non è invocabile, pertanto, in caso di servizi eventualmente da rendere.

Commento

Cfr., nel senso che la donazione modale vada soggetta a collazione nella misura della differenza tra quanto ne sia l'oggetto ed il valore della limitazione modale, Cass. 5888/85.

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