Cass. Civ., sez. II, n.14813/2006. Presupposti del risarcimento in forma specifica in caso di responsabilità nascente da attività notarile.

Nel caso in cui il notaio rogante non adempia l'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata.
Tale risarcimento in forma specifica presuppone che sussista la possibilità di ottenere il consenso del creditore, che l'incombente non sia eccessivamente gravoso sotto i profili dell'attività da svolgere e della congruità, rispetto al danno, della somma da pagare e che l'immobile sia sottoposto a procedura esecutiva.

Commento

Notevole il ricorso al risarcimento del danno in forma specifica e non per equivalente. La S.C., nell'imporre tale modalità risarcitoria al professionista, na ha tuttavia subordinata l'operatività alla ricorrenza di alcuni presupposti che in concreto limitano notevolmente la sfera di operatività del rimedio.

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