Cass. civ., sez. II, n.13350/2003. Annullabilità della deliberazione assembleare per difettosa informazione di uno dei condomini.

La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere successivamente ivi apportate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all' informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari.

Commento

Il difetto di informazione impedisce al condomino innanzitutto di controllare il modus operandi dell'organo amministrativo, secondariamente precludendogli la possibilità di formare in maniera appropriata un parere sulla gestione e, conseguentemente, di esprimere appropriatamente mediante il voto il proprio orientamento in assemblea.
La S.C. ha tratto in questa situazione la conseguenza più radicale, giungendo a prospettare l'annullabilità delle deliberazioni adottate successivamente, sulla scorta della situazione di incompleta informazione.

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