Cass. civ., sez. II, n.13350/2003. Annullabilità della deliberazione assembleare per difettosa informazione di uno dei condomini.
La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere successivamente ivi apportate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all' informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari.