Cass. Civ., sez. II, n.11968/2004. Validità della sostituzione fedecommissaria nel caso di premorienza dell'istituito rispetto al de cuius.

Nella sostituzione fedecommissaria, anche dopo la legge 19 maggio 1975 n. 151 che ha riformato l'istituto, è da ravvisare una implicita sostituzione volgare, attesa la finalità ultima perseguita dal testatore di beneficiare il sostituito, che acquista la qualità d'erede in via diretta e immediata con l'apertura della successione per mancanza dell'istituito. Qualora l'istituito premuoia al de cuius, l'eredità si devolve pertanto al sostituito. L'articolo 238, comma 2, della legge n. 151 del 1975, che fa salve le sostituzioni fedecommissarie anteriori all'entrata in vigore di quest'ultima legge, si riferisce a quelle disposte con testamento redatto antecedentemente all'entrata in vigore della normativa de qua e non a quelle divenute efficaci con l'apertura della successione avvenuta prima di tale evento.

Commento

La pronunzia si segnala per la duplicità delle problematiche affrontate. La prima questione risolta è quella della sorte della sostituzione fedecommissaria nell'ipotesi di premorienza dell'istituito rispetto al testatore. Evocando la forza della volontà del testatore e la natura implicita della sostituzione fedecommissaria, tale da evidenziare una sostituzione ordinaria latente, la S.C. ha statuito nel senso dell'efficacia della sostituzione (in sè nulla), dovendo conseguentemente respingersi il regolamento della fattispecie secondo le regole ab intestato. Secondariamente è stata precisata la portata dell'art. 238 l.151/75, da riferirsi agli atti di ultima volontà redatti nel tempo antecedente l'entrata in vigore della detta legge di riforma.

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