Cass. Civ., sez. II, n. 24572/2006. Disciplina dei parcheggi realizzati in eccedenza alla superficie minima imposta dall'art. 18, L. 765/1967

L'imposizione nelle nuove costruzioni di spazi a parcheggio, ex art. 41 sexties, L. n. 1150/1942, ha natura imperativa e inderogabile non solo nei rapporti fra il costruttore e la P.A., in quanto norma di azione, ma anche tra costruttore e terzi che da quei vincoli o limiti ricevono un vantaggio, nella ipotesi e nella parte in cui siano stati realizzati parcheggi in eccedenza rispetto alla superficie minima imposta dalla L. n. 765 del 1967, art. 18, come sostituito dalla L. n. 122/1989, art. 2. Tali parcheggi non sono soggetti ad alcun diritto d’uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dell’edificio, sicché il proprietario originario del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, trovando il riconoscimento del vincolo e la conseguente nullità degli atti negoziali una limitazione nella stessa previsione e legislativa.

Commento

La S.C. conferma il proprio orientamento già espresso dalle S.U. nel 2005 (cfr. Cass. Civ., S.U. 12793/05). Il tutto in riferimento alla situazione antecedente la modificazione normativa introdotta dalla l.28 novembre 2005 n.246.

Aggiungi un commento