Cass. Civ., sez. I, ordinanza n. 22357/2006. Criterio di liquidazione dell'indennità: questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis del Dl n. 333/1992, convertito dalla legge n. 359/1992, per contrasto con gli articoli 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1 della Costituzione, anche in rapporto all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 del Primo protocollo addizionale a detta Convenzione, nella parte in cui prevede un ristoro non serio per il proprietario privato del bene, oltretutto con effetti retroattivi, senza che la specialità della pubblica utilità dell'intervento espropriativo sia giustificata in ragione del suo inserimento in un contesto di grande rilievo socio-economico o di riforma istituzionale.

Commento

Ancora una volta alla ribalta il criterio del "serio ristoro" quale parametro di determinazione dell'indennità di espropriazione. La S.C. rimette alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità dell'art.5 bis della l.359/1992.

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