Cass. Civ., Sez. I, n. 8536 del 14 aprile 2011. Caratteri della garanzia per evizione: non indispensabilità dell'anteriorità della condotta evizionale dell'alienante rispetto all'atto traslativo.
Il rimedio apprestato dall’articolo 1483 del Cc a favore del compratore per l’ipotesi in cui abbia subito, dopo la conclusione del contratto, il vittorioso intervento rivendicativo o espropriativo del terzo, operando nei soli limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione (ristoro dell’interesse negativo) ha la funzione di eliminare lo squilibrio tra le rispettive attribuzioni patrimoniali delle parti, conseguente alla obiettiva violazione dell’impegno traslativo gravante sul venditore, anche in mancanza di colpa di questi (invece necessaria ove il compratore richieda il risarcimento integrale dei danni, comprensivo anche del cosiddetto interesse positivo).
Atteso che il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio, senza alcuna precisazione di ordine temporale, deve ritenersi che il fatto evizionale può anche essere conseguente a una condotta inadempiente del venditore successiva alla conclusione del contratto. L'individuazione del fatto evizionale, pertanto, più che basarsi sul criterio temporale della preesistenza alla vendita della causa dell'evizione, deve condursi verificando, in senso più ampio e non necessariamente configgente con quel criterio il nesso tra la perdita del diritto subita dal compratore e l'oggettivo inadempimento del venditore.