Cass. Civ., Sez. I, n. 7257 del 26 marzo 2010. Ammissibilità e natura giuridica pegno su cosa futura.

Il pegno di cosa futura rappresenta una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti - accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data e la sufficiente specificazione del credito garantito-, avente meri effetti obbligatori e si perfeziona con la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna di essa al creditore. In tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell'accordo sono determinati sia il credito da garantire sia il pegno da offrire in garanzia, mentre l'elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso, oltre che nella venuta ad esistenza della cosa, nella consegna di questa al creditore, ovvero ad un terzo designato dalle parti, come espressamente prevede l'art. 2786, II comma, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La legge non prevede direttamente la possibilità che il diritto reale di pegno abbia ad oggetto una cosa non ancora esistente al tempo della stipulazione. Nonostante la natura reale di quest'ultima, tuttavia prevale tra gli interpreti l'opinione dell'ammissibilità della figura, sulla scorta dei principi generali. Dagli stessi si evince però che la relativa pattuizione non possa che avere natura obbligatoria (art. 1348 cod.civ.) e che la convenzione debba altresì rispettare i principi relativi alla determinazione ovvero alla determinabilità dell'oggetto (art.1346 cod.civ.) nonchè del tempo di consegna della res.

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