Cass. Civ., Sez. I, n. 6522/2003. Abrogazione dell'art. 24 della l. 1089/1939 in quanto incompatibile con gli artt. 822 e 823 del Cc.

Con riguardo a " gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia" l'articolo 822, comma 2 del Cc, comprende questi nel demanio pubblico, se appartengono allo Stato. L'esplicito collegamento della norma codicistica con le leggi in materia e, quindi, con la legge 1° giugno 1939 n. 1089 (applicabile nella specie ratione temporis) comporta un pari ambito di applicazione dell'una e delle altre, segnato dall'identità della materia e, dunque, un pari livello di specialità. Deriva, da quanto precede, pertanto, che il ricordato articolo 822 e le altre disposizioni del codice civile a esso connesse vanno a integrare, per gli indicati immobili, la precedente legge del articolo del 1939 e, inoltre, in applicazione delle comuni regole sulla successione delle leggi nel tempo e sull'abrogazione implicita della norma anteriore per effetto della norma posteriore con essa non compatibile, prevalgono sulla medesima legge del 1939 ove contenga disposizioni divergenti. In particolare deve ritenersi abrogato l'articolo 24 della detta legge nella parte in cui consente il trasferimento a terzi anche della proprietà immobili di interesse storico e artistico, dietro autorizzazione ministeriale, non essendo tale trasferimento conciliabile con il regime di assoluta inalienabilità e inusucapibilità stabilito per i beni del demanio pubblico dall'articolo 823 comma 1 Cc.

Commento

La S.C. ribadisce l'abrogazione implicita della previgente l. 1089 del 1939 per effetto dell'entrata in vigore del codice civile del 1942 (artt.822 e 824). Conseguentemente i beni di cui al II comma dell'art.822 cod.civ. devono considerarsi indisponibili in quanto appartenenti al demanio e non già trasferibili a terzi, sia pure in esito all'ottenimento di autorizzazione ministeriale (come disponeva l'art.40 della riferita legge del 1939, dunque implicitamente abrogata).

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