Cass. Civ., sez. I, n. 6263/2005. Diritto alla liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto.

Nella società di persone (nella specie società di fatto) gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest'ultimo nell'ambito della società, e non assumono la qualità di soci, ma hanno soltanto diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga. Pertanto la mancata liquidazione della quota rappresenta un inadempimento dei soci superstiti, ma non determina, in mancanza di un accordo, il subentro nella società dell'erede del socio.

Commento

La pronunzia è conforme alla costante opinione della giurisprudenza, secondo la quale la morte del socio determina, nelle società di persone, l'immediato scioglimento del rapporto sociale e l'insorgenza in capo agli eredi del defunto, del mero diritto di credito relativo alla liquidazione del valore della quota.

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