Cass. Civ., sez. I, n. 6169/2003. Il divieto di concorrenza per il socio fuoriuscito da società di persone non è automatico

La disposizione contenuta nell'art. 2557 del Codice civile, la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, non si applica in caso di recesso del socio dalla società in nome collettivo, perché in tale evenienza non si determina alcun trasferimento, diretto o indiretto, della titolarità dell'azienda.

Il divieto di concorrenza previsto per il socio di società in nome collettivo dall'art. 2301 cessa naturalmente con il venir meno della qualità di socio; alle parti è tuttavia consentito pattuirne l'estensione anche nell'ipotesi di recesso del socio dalla società.

Commento

La S.C. collega il divieto di concorrenza di cui all'art.2557 cod.civ., dettato in materia di cessione d'azienda, unicamente alle ipotesi in cui abbia luogo il trasferimento (ancorché indiretto) della titolarità di quest'ultima. L'ipotesi non si verifica nel caso di mera cessione di quota sociale, ancorché di società a base personale.

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