Cass. Civ., sez. I, n. 581/2007. Tutela del software.

La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il c.d. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), postula, al pari di quello riguardante qualsiasi altra opera, il requisito della originalità. La creatività del programma sussiste anche se esso è frutto di idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria del programma stesso, purchè formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetti alle precedenti. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione che si risolve in un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Nella specie è stata ritenuta legittima la concessione in esclusiva di un softaware da parte del produttore a due imprese concorrenti, adattato solo per alcuni aspetti alle esigenze dell’azienda.

Commento

La pronunzia si segnala per l'affermazione della sufficienza, ai fini di considerare un programma per elaboratore protetto dalle disposizioni di cui alla l.633/41, del requisito della mera originalità dell'organizzazione di dati, pur facenti parte del comune bagaglio tecnico del settore.

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