Cass. Civ., sez. I, n. 5288/2005.Imperscrittibilità della partecipazione in una società di persone irregolare.

La partecipazione in una società di persone irregolare non costituisce un diritto autonomo, ma è una qualità giuridica collegata alla posizione del socio all'interno della società e, conseguentemente, non è suscettibile di prescrizione.

Commento

La partecipazione sociale non è soggetta di per sé ad estinzione per intervenuta prescrizione, dal momento che costituisce il riflesso della qualità di socio. Diversamente deve dirsi per i diritti che discendono dalla qualità di socio (come il diritto agli utili). In tema di società irregolare il relativo termine prescrizionale è quello ordinario decennale e non quello, specificamente disposto in tema di società, dall'art. 2949 cod.civ..

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