Cass. Civ., sez. I, n. 4876/2006. Rilevanza dell'affezione ai fini dello svolgimento della vita coniugale.

Per l’utile proposizione dell’azione di impugnazione del matrimonio, in caso di errore che riguardi l’esistenza di una malattia fisica o psichica di uno dei coniugi, l’articolo 122 del Cc richiede i seguenti elementi: esistenza della malattia prima del matrimonio; non conoscenza dell’esistenza della malattia da parte del coniuge attore, rilevanza dell’affezione ai fini dello svolgimento della vita matrimoniale; influenza determinante sul consenso della non conoscenza dell’esistenza dell’infermità. Al riguardo mentre è onere dell’attore dimostrare l’esistenza delle prime due condizioni e della quarta, la terza deve essere accertata dal giudice. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avessero rigettato la domanda attrice dopo aver verificato, tramite opportuni accertamenti medico legali, che la convenuta, pur se affetta da malattia, era in grado di condurre una vita di relazione assolutamente normale e di assolvere ai doveri derivanti dal matrimonio, di cui all’articolo 143 del Cc, bene potendo avere normali rapporti sessuali e portare a termine una gravidanza e che tale normale conduzione della vita matrimoniale poteva essere facilmente preservata nel tempo mediante periodici controlli e opportuni accorgimenti medici, allorquando occorrenti).

Commento

La pronunzia viene a precisare e sostanziare i requisiti della malattia rilevante ai fini dell'errore invalidante di cui all'art.122 cod.civ., precisando anche l'incidenza dell'onere probatorio.

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