Cass. Civ., sez. I, n. 4209/2004. Opponibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva.

Le deduzioni, con le quali il debitore, ferma l'originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perchè non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, ma a essa aderiscono e la confermano.

Commento

L'eccezione relativa all'intervenuto pagamento ovvero dell'estinzione dell'obbligazione non è assimilabile a quelle che deducano cause di invalidità del vincolo ovvero di risolubilità del contratto dal quale il rapporto obbligatorio trae vita. Soltanto queste ultime sono in grado di paralizzare la prescrizione presuntiva, precludendone l'operatività ex art.2959 cod.civ..

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