Cass. Civ., Sez. I, n. 3577/2005. Adempimento del terzo dell'obbligazione di versamento del capitale sociale.

La riferibilità unicamente al socio dell'obbligo di versamento della quota di capitale sociale da lui sottoscritta non esclude che la relativa obbligazione possa essere adempiuta, con effetto solutorio, da un terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod.civ., salva restando l'eventuale rivalsa del "solvens" nei riguardi dell'effettivo obbligato; tuttavia, perché l'effetto solutorio si verifichi, è necessario che la prestazione sia effettuata dal terzo in modo conforme all'obbligazione del debitore. Ne consegue che, in presenza di un obbligo conseguente alla sottoscrizione di una quota di aumento del capitale sociale, da attuarsi mediante versamento in denaro, una diversa prestazione del terzo - quale, nella specie, la consegna di beni in natura o la compensazione con crediti di regresso derivanti dall'estinzione di debiti della società verso terzi - non produce alcun effetto liberatorio nei confronti del socio obbligato, essendo del tutto differenti la tipologia e la disciplina dell'aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni in natura o di crediti rispetto all'aumento di capitale con conferimento di denaro.

Commento

L'estinzione dell'obbligazione relativa al versamento della quota sociale sottoscritta operata da un terzo ai sensi dell'art.1180 cod.civ. è ben possibile. Per il tramite di essa si verifica la non coincidenza soggettiva tra soggetto obbligato e soggetto adempiente. Ciò postula tuttavia la conformità della prestazione eseguita rispetto a quella programmata. Una divergenza in relazione a tale aspetto introdurrebbe il diverso (eventualmente parallelo) fenomeno della datio in solutum (art.1197 cod.civ.).

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