Cass. Civ., sez. I, n. 2871/2007. Ancora in tema di fedejussione omnibus
I nuovi articoli 1938 e 1956 (introdotti dall' art. 10, L.154/1992) se non toccano la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del citato articolo, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca sorte a carico del debitore principale prima della predetta data, determinano per il periodo successivo la nullità sopravvenuta delle convenzioni o delle clausole in contrasto con esse. Pertanto la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore del citato art.10.