Cass. Civ., sez. I, n. 2871/2007. Ancora in tema di fedejussione omnibus

I nuovi articoli 1938 e 1956 (introdotti dall' art. 10, L.154/1992) se non toccano la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del citato articolo, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca sorte a carico del debitore principale prima della predetta data, determinano per il periodo successivo la nullità sopravvenuta delle convenzioni o delle clausole in contrasto con esse. Pertanto la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore del citato art.10.

Commento

Nel senso che il rapporto di garanzia operativo già al tempo dell'entrata in vigore della disciplina portata dalla l. 1992 n.154 sia efficace solo per le obbligazioni principali già sorte, mentre non lo sia relativamente alle obbligazioni principali venute in essere successivamente cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 10981/01. Non è tuttavia il caso di parlare di “nullità sopravvenuta” per un fenomeno assai più comodamente descrivibile in chiave di successione di leggi nel tempo e di correlativo mutamento cronologico di disciplina.

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