Cass. Civ., sez. I, n. 28225/2008. Responsabilità dell'ex socio per le obbligazioni sociali.

La mancata pubblicità del recesso del socio di società di persone comporta il permanere del regime di responsabilità illimitata del socio stesso dal momento che qualsiasi terzo, consultando il registro delle imprese, può avere legittimamente confidato sulla presenza del patrimonio personale del socio in funzione di garanzia generica del credito concesso alla società. Risulta del tutto irrilevante, perciò,la circostanza che il socio abbia o meno personalmente avuto contatti con i creditori sociali e che abbia avuto o meno parte attiva nello svolgimento della vita di società.

Commento

Lo snodo fondamentale che segna il venir meno della responsabilità illimitata del socio recedente in riferimento alle obbligazioni sociali è costituito dall'effettuazione degli adempimenti pubblicitari presso il competente registro delle imprese (anche in relazione all'apposita sezione istituita per le società semplici). Particolarmente delicato il tema ogniqualvolta il recesso del socio sfoci nel contenzioso. Come poter dare pubbicità al venir meno del vincolo sociale quando l'efficacia di tale evento sia sub judice? Come evitare che si producano gravi danni per il recedente in esito all'instaurazione di una lute surrettizia, volta a revocare in dubbio l'operatività di un recesso allo scopo di determinare l'impossibilità per il recedente di svincolarsi da una gestione sociale fallimentare?

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