Cass. Civ., sez. I, n. 2812/2006. Espropriazione parziale e determinazione della relativa indennità.

In tema di espropriazione per pubblica utilità si realizza l'espropriazione parziale - con la conseguenza che l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione e il valore della porzione residua, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 2359 del 1865 - allorché la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica. L'espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato - abbia o meno esso i connotati della pertinenza di cui all'articolo 817 del Cc - peraltro, non è riconducibile nell'ambito della espropriazione parziale e delle regole corrispondenti, se l'unico proprietario dell'insieme non riceva un impoverimento maggiore, ristorabile in applicazione del corrispondente criterio di liquidazione differenziale, rispetto a quello ragguagliato al valore del terreno medesimo in sé considerato.

Il riconoscimento dell'edificabilità, nel sistema di cui all'articolo 5-bis del Dl 333/1992 (convertito dalla legge 359/1992) è legato alla sola classificazione urbanistica, e non assume alcuna rilievo una pretesa edificabilità di fatto. In particolare, qualora sul fondo espropriato insistano vincoli di destinazione tali da escludere l'edificabilità legale, quale la classificazione di zona a verde pubblico di quartiere e in parte a tutela di corsi d'acqua, l'indennità è commisurata al valore agricolo, senza che rilevi la prevista realizzazione, con modesto indice di fabbricazione, di strutture a servizio del sito (nella specie «attrezzature didattiche, ricreative, posti di ristoro, di fruizione collettiva»). L'edificabilità, in ogni caso, va identificata con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area e non con gli interventi finalizzati unicamente alla realizzazione dello scopo pubblicistico.

Commento

La Cassazione interviene precisando la nozione di espropriazione parziale, per tale dovendosi ritenere il provvedimento ablativo che intervenga su una parte di immobile appartenente ad un unico soggetto e qualificata da una destinazione economica unitaria. Non rientra pertanto nella fattispecie l'espropriazione di un terreno adiacente ad un fabbricato, ancorchè il primo costituisca pertinenza del secondo.

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