Cass. Civ., sez. I, n. 27014/2008. Sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa.
L'azione di ingiustificato arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione. Nel caso di appalto di opera pubblica e di esecuzione di lavori addizionali l'appaltatore che può esercitare un'azione di pagamento sulla base del contratto di appalto,qualora sia decaduto dalla stessa a causa dell'inadempimento di un proprio onere (quale potrebbe essere l'omessa annotazione delle riserve) non può pretendere alcunché con l'azione generale di arricchimento.