Cass. Civ., sez. I, n. 27014/2008. Sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa.

L'azione di ingiustificato arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione. Nel caso di appalto di opera pubblica e di esecuzione di lavori addizionali l'appaltatore che può esercitare un'azione di pagamento sulla base del contratto di appalto,qualora sia decaduto dalla stessa a causa dell'inadempimento di un proprio onere (quale potrebbe essere l'omessa annotazione delle riserve) non può pretendere alcunché con l'azione generale di arricchimento.

Commento

Nella fattispecie all'appaltatore sarebbe spettata azione entro termini decadenziali specificamente previsti dalla legge, non potendosi affermare che il diritto non fosse assistito da alcuna forma di protezione giuridica più appropriata del rimedio generale residuale di cui all'art. 2042 cod.civ..

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