Cass. Civ., sez. I, n. 24842/2005. Diligenza media e fatto scusabile.

Viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente di un assegno privo di copertura che, anziché attenersi al dovere di conformare l’andamento del conto al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento dell’assegno nei termini per la presentazione di esso all’incasso, si limiti a fare affidamento sullo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca precedentemente valutati.

Commento

La S.C. pone l'inescusabilità dell'errore in cui sia caduto il soggetto obbligato in relazione alla violazione del dovere di diligenza che, ai sensi dell'art. 1176 cod.civ., costituisce il fondamento del criterio di valutazione della condotta adempiente del debitore.

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