Cass. Civ., sez. I, n. 2338/2006. La maggiore età dei figli non esclude l'assegnazione della casa familiare.

L'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Resta quindi imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti; pertanto, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'articolo 6, comma 6, della legge sul divorzio, nondimeno l'assegnazione della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l'assegno di divorzio.

Commento

La pronunzia sembra quasi collegarsi alla precedente, emanata dalla stessa sezione della S.C. (Cass. Civ., Sez.I, 1198/2006) sempre in tema di assegnazione della casa coniugale. Nella fattispecie viene messa a fuoco la finalità cui sovviene la detta assegnazione: non già allo scopo di sovvenire il coniuge, bensì di assicurare la permanenza dell'ambiente domestico a protezione della prole, ancorchè eventualmente maggiore d'età.

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