Cass. Civ., sez. I, n. 19233/2008. Casi in cui si prospetta la necessità della difesa tecnica nel procedimento di istituzione dell'amministrazione di sostegno.

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenersi corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi a individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, invece, della difesa tecnica ogniqualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o no corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritti di difesa e di contraddittorio.

Commento

La pronunzia riprende l'orientamento già espresso dalla stessa Sezione (Cass. 25366/2006) che aveva messo a fuoco il problema della necessità o meno della difesa tecnica evocato da alcune Corti di merito.

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