Cass. Civ., sez. I, n. 19024/2005. Violazione di norme imperative, nullità del contratto e responsabilità precontrattuale.

La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, I, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi, come accade in tema di clausole vessatorie contenute nei cd. contratti del consumatore, oggetto di trattativa individuale.

La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al "minor vantaggio" ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.

In materia di contratti di compravendita di valori mobiliari, la violazione da parte della società di intermediazione mobiliare del divieto di effettuare operazioni con o per conto del cliente nel caso in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbia comunicato per iscritto la natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all'operazione (art. 6, comma I lett. g), applicabile nella specie 'ratione temporis'), non determina la nullità del contratto di compravendita successivamente stipulato, ma può dare luogo al suo annullamento ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c.


Commento

Causa di nullità del contratto non può mai essere la violazione di una o più regole attinenti alla fase della formazione del contratto, ciò che conduce piuttosto ad una valutazione della condotta del contraente in chiave risarcitoria. E' inoltre logico che, ove alle intese preliminari tra le parti ed alla fornitura di informazioni abbia fatto seguito il perfezionamento dell'accordo negoziale, non potrà venire in esame una responsabilità di tipo precontrattuale, bensì una valutazione della condotta del contraente atta a fondare un diverso giudizio di responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

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