Cass. Civ., Sez. I, n. 18597/2008. Opponibilità del contenuto della deliberazione assembleare all'amministratore della società e qualità di "terzo" di quest'ultimo.

Costituisce ragione idonea a sorreggere la decisione impugnata sul piano logico e giuridico quella secondo cui, nell'ambito del rapporto organico tra la società e un suo amministratore, questi non può essere considerato terzo al fine dell'invocabilità della disciplina dettata dall'art. 2193 c.c. e, avendo accettato l'incarico dopo la delibera assembleare che aveva inserito nello statuto la clausola simul stabunt, simul cadent, sarebbe spettato a lui l'onere della prova di non essere stato a conoscenza dell’esistenza di detta clausola.

Commento

(di Daniele Minussi) Il nesso di immedesimazione organica sussistente tra società ed amministratore impedisce di rinvenire quella dualità soggettiva che costituisce il presupposto per l'applicazione della disciplina di cui all'art.2193 cod.civ..

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