Cass. Civ., sez. I, n. 18316/2007. Protesto cambiario illegittimo e danno all'onore e alla reputazione.

In tema di risarcimento danni il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, cosicché, ove illegittimamente levato e ove privo di una conseguente ed efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare una danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali.

Commento

Cfr., nel senso della risarcibilità del danno per illegittimo protesto Cass. 4881/2001. Si veda anche 7495/08 sull'eventuale responsablità del notaio.

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