Cass. Civ., sez. I, n. 18316/2007. Protesto cambiario illegittimo e danno all'onore e alla reputazione.
In tema di risarcimento danni il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, cosicché, ove illegittimamente levato e ove privo di una conseguente ed efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare una danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali.