Cass. Civ., sez. I, n. 18239/2005. L' occupazione illegittima e pretesa restitutoria del proprietario.

Il divieto di restituzione del bene illecitamente appreso previsto dall'art. 3, l. n. 458/1988 è subordinato alla preventiva esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace al momento della costruzione dell’immobile. Pertanto la tutela restitutoria nell'ipotesi in cui l'attività di trasformazione del suolo privato non sia riconducibile ad alcun fine di pubblico interesse legalmente dichiarato (fattispecie cosiddetta di occupazione usurpativa) va estesa agli interventi astrattamente qualificati da finalità di edilizia residenziale pubblica.

In tale ipotesi di c.d. occupazione usurpativa l'esclusione della tutela restitutoria non è configurabile neppure ipotizzando l'applicazione retroattiva dell'art. 43 del t.u. espropriazioni, approvato con d.P.R. n. 327 del 2001, ove sia accertato che l'occupazione illegittima del bene, per mancanza o annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, sia anteriore all'entrata in vigore del t.u., giacché l'art. 57 t.u. prevede la non applicabilità delle disposizioni del testo unico ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Commento

La pronunzia istituzionalizza il dissidio tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa (cfr. Ad. Plenaria Consiglio di Stato 2/2005) in relazione alla condanna espressa in sede comunitaria (Corte europea dei diritti dell'uomo 17 maggio 2005).

Aggiungi un commento